COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 32 della Società A.S. SAN LUCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 41 del 06.11.2002 ( Squalifica calciatore GIAMPAOLO Francesco fino al 06.03.2003, squalifica calciatore TRIMBOLI Francesco fino al 06.12.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 32 della Società A.S. SAN LUCA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 41 del 06.11.2002 ( Squalifica calciatore GIAMPAOLO Francesco fino al 06.03.2003, squalifica calciatore TRIMBOLI Francesco fino al 06.12.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’assistente del direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che dalla deposizione resa dallo stesso risulta in maniera chiara ed in equivoca che i fatti imputati ai calciatori Trimboli Francesco e Giampaolo Francesco sono realmente accaduti per come descritti nel referto del direttore di gara;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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