COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 34 della Società S.S. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 25 del 20.11.2002 ( Ammenda di €.70,00, Inibizione dirigente LO PRETE Francesco fino al 31.12.2002, squalifica calciatore IAQUINANDI Marzio per TRE gare effettive, squalifica calciatore CRITELLI Antonio fino al 30.06.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 34 della Società S.S. KENNEDY J.F.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 25 del 20.11.2002 ( Ammenda di €.70,00, Inibizione dirigente LO PRETE Francesco fino al 31.12.2002, squalifica calciatore IAQUINANDI Marzio per TRE gare effettive, squalifica calciatore CRITELLI Antonio fino al 30.06.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonchè l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Lo Prete Francesco, Iaquinandi Marzio e Critelli Antonio trova fondamento nei fatti contestati e pienamente confermati dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta;
ritenuto che la sanzione stessa è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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