COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società C.S. BOCALE CRJ avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 53 del 04.12.2002 ( Ammenda €. 350,00, inibizione dirigente CAMPOLO Paolo fino al 04.03.2003, squalifica calciatore RAPPOCCIOLO Salvatore fino al 04.01.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società C.S. BOCALE CRJ avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 53 del 04.12.2002 ( Ammenda €. 350,00, inibizione dirigente CAMPOLO Paolo fino al 04.03.2003, squalifica calciatore RAPPOCCIOLO Salvatore fino al 04.01.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal referto arbitrale e dal rapporto dell’assistente resta accertato il comportamento di Campolo Paolo, dirigente accompagnatore del Bocale, e del calciatore Rappocciolo Salvatore, il quale ha rivolto all’assistente frasi dal contenuto offensivo e minaccioso e gli ha poggiato una mano sul petto; considerato, altresì, che a fine gara alcune persone non identificate tenevano un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara nei pressi degli spogliatoi , mentre durante la gara i sostenitori della società Bocale rivolgevano agli assistenti parole d’offesa e minaccia , attingendoli con sputi; ritenuto, tuttavia, che nel comportamento di Campolo Paolo non si rinviene alcuna frase minacciosa, ma semmai solo offensiva nei confronti del direttore di gara, anche se reiterata ; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a carico di CAMPOLO Paolo fino al 30 GENNAIO 2003, conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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