COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 60 della Società A.S. MONASTERACE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 26 del 27.11.2002 (Squalifica calciatore LORENTI Francesco fino al 31.01.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 60 della Società A.S. MONASTERACE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 26 del 27.11.2002 (Squalifica calciatore LORENTI Francesco fino al 31.01.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42 il ricorrente ha inviato il reclamo oltre il termine di 10 gg. dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale ; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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