COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 52 della società A.S. GRIMALDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 15 del 20.11.2002 (Squalifica calciatore MUTO Claudio fino al 30.11.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 52 della società A.S. GRIMALDI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 15 del 20.11.2002 (Squalifica calciatore MUTO Claudio fino al 30.11.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Muto Claudio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti del direttore di gara che, a fine gara, veniva colpito da un pugno alle spalle;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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