COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 72 della Società S.S. SCHIAVONEA 97 avverso la regolarità della gara Roggiano – Schiavonea 97 del 22.12.2002 ( 0 – 0) per presunta posizione irregolare del calciatore MARANGON Vincenzo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 72 della Società S.S. SCHIAVONEA 97
avverso la regolarità della gara Roggiano – Schiavonea 97 del 22.12.2002 ( 0 – 0) per presunta posizione irregolare del calciatore MARANGON Vincenzo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che in virtù del principio dell’automatismo delle sanzioni previsto dall’art.41 comma 2 del C.G.S., il calciatore espulso è automaticamente squalificato per una giornata senza necessità di declaratoria da parte del Giudice Sportivo;
che, pertanto, il calciatore Marangon Vincenzo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto essendo stato espulso nell’incontro precedente del 15.12.2002 S. Lorenzo del Vallo – Roggiano;
P.Q.M.
irroga alla società ROGGIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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