COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 72 della Società S.S. SCHIAVONEA 97 avverso la regolarità della gara Roggiano – Schiavonea 97 del 22.12.2002 ( 0 – 0) per presunta posizione irregolare del calciatore MARANGON Vincenzo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 72 della Società S.S. SCHIAVONEA 97 avverso la regolarità della gara Roggiano – Schiavonea 97 del 22.12.2002 ( 0 – 0) per presunta posizione irregolare del calciatore MARANGON Vincenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che in virtù del principio dell’automatismo delle sanzioni previsto dall’art.41 comma 2 del C.G.S., il calciatore espulso è automaticamente squalificato per una giornata senza necessità di declaratoria da parte del Giudice Sportivo; che, pertanto, il calciatore Marangon Vincenzo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto essendo stato espulso nell’incontro precedente del 15.12.2002 S. Lorenzo del Vallo – Roggiano; P.Q.M. irroga alla società ROGGIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it