COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 79 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 64 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore BARBUTO Domenico per SEI gare, squalifica calciatore COSENTINO Francesco per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 79 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 64 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore BARBUTO Domenico per SEI gare, squalifica calciatore COSENTINO Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Barbuto Domenico e Cosentino Francesco; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore BARBUTO Domenico a QUATTRO giornate di gara ed al calciatore COSENTINO Francesco a TRE giornate di gara. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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