COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 64 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 57 del 18.12.2002 ( Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 28.05.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 64 della Società U.S. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 57 del 18.12.2002 ( Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 28.05.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti a chiarimenti l’arbitro, l’assistente arbitrale, il commissario di campo ed il commissario viaggiante;
rilevato che da chiarimenti forniti, al termine della gara Sambiase – Scalea, disputatasi il 14.12.2002, il Presidente dello Scalea, Reda Carmine, ha profferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell’assistente arbitrale, spintonandolo più volte senza, tuttavia, porre in essere altri comportamenti aggressivi;
che, ai sensi dell’art. 31, lettera A, punto A1 del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti…….(omissis)……. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che, pertanto, non possono tenersi in considerazione le affermazioni della reclamante che ricostruiscono in maniera totalmente diversa la dinamica dei fatti oggetto d’esame;
ritenuto, tuttavia, conforme a giustizia ridurre l’inibizione inflitta a Reda Carmine a tutto il 19.03.2003;
visto l’art.32 comma 3 del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione irrogata a REDA Carmine, Presidente dell’U.S. Scalea 1921, a tutto il 19 MARZO 2003;
dispone, altresì, accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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