COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 91 della Società A.C.F. CENIDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica calciatrice CHIRICO Domenica per DUE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 91 della Società A.C.F. CENIDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica calciatrice CHIRICO Domenica per DUE giornate).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il ricorso è stato inoltrato oltre i termini previsti dall’art.32 del C.G.S., pertanto lo stesso è improcedibile;
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato dall’A.C.F. Cenide e dispone incamerarsi la tassa.
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