COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 73 della Società A.S. NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 55 dell’11.12.2002 ( Squalifica massaggiatore CUTELLE’ Giuseppe fino al 30.06.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 73 della Società A.S. NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 55 dell’11.12.2002 ( Squalifica massaggiatore CUTELLE’ Giuseppe fino al 30.06.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il rappresentante della società A.S. Nicotera, nonché il direttore di gara; ritenuto che dall’audizione del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che il massaggiatore Sig. Cutellè Giuseppe, tesserato per l’A.S. Nicotera, si è reso responsabile di ingresso abusivo nel rettangolo di gioco, di reiterati tentetivi di violenza a danno del direttore di gara, di comportamento offensivo e gravemente minaccioso ed infine dopo il provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, di successivi atti di intolleranza e di antisportività dalle gradinate dello stadio; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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