COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 86 della Società S.S. STELLA AZZURRA PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 27 del 18.12.2002 ( Squalifica calciatore ZAGARELLA Domanico fino al 18.12.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 86 della Società S.S. STELLA AZZURRA PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 27 del 18.12.2002 ( Squalifica calciatore ZAGARELLA Domanico fino al 18.12.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società ricorrente; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Zagarella Domenico, tesserato per la S.S. Stella Azzurra Piscopio, a fine gara prima colpiva con un pugno al capo il direttore di gara e poi cercava di aggredirlo, non riuscendovi soltanto per il pronto intervento dei dirigenti della S.S. Stella Azzurra Piscopio; peraltro, il rapporto arbitrale è sufficientemente chiaro e non fa sorgere dubbi sull’accadimento dei fatti e sulla interpretazione degli stessi in capo al Sig.Zagarella Domenico; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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