COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 69 della società S.C. DRAGOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 20 del 18.12.2002 ( Regolarità gara, squalifica fino al 30.03.2003 nei confronti dei calciatori BELTRAMO Giovanni, RAO Antonio, DANTI Osvaldo, LARATTA Giovanni, MAZZEI Giuseppe, SCALISE Francesco; fino al 30.12.2003 il calciatore ROMANO Gianfranco; fino al 30.06.2003 il calciatore OLIVERIO Baldassarre; fino al 30.03.2003 l’allenatore CANTISANI Antonio; fino al 30.03.2003 il dirigente MAZZEI Francesco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 69 della società S.C. DRAGOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 20 del 18.12.2002 ( Regolarità gara, squalifica fino al 30.03.2003 nei confronti dei calciatori BELTRAMO Giovanni, RAO Antonio, DANTI Osvaldo, LARATTA Giovanni, MAZZEI Giuseppe, SCALISE Francesco; fino al 30.12.2003 il calciatore ROMANO Gianfranco; fino al 30.06.2003 il calciatore OLIVERIO Baldassarre; fino al 30.03.2003 l’allenatore CANTISANI Antonio; fino al 30.03.2003 il dirigente MAZZEI Francesco). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal supplemento del rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti forniti dallo stesso emerge quanto qui di seguito riportato: al 43° del Secondo Tempo della gara Gragos – Scandale disputatasi il 30.11.2002, a seguito dell’avvenuta convalida di una rete realizzata dalla società ospitata, il calciatore Romano Gianfranco della società Dragos si avvicinava al direttore di gara e, spingendolo violentemente, lo colpiva al viso senza alcuna conseguenza lesiva e gli profferiva una frase offensiva e minacciosa. Nel contempo si avvicinavano anche i calciatori della medesima società Beltramo Giovanni, Rao Antonio, Danti Osvaldo, Laratta Giovanni, Mazzei Giuseppe e Scalise Francesco, nonché il dirigente accompagnatore Mazzei Francesco e l’allenatore Cantisani Antonio, i quali tutti rivolgevano all’arbitro frasi offensive e minacciose. Il direttore di gara, a questo punto, tentava di adottare i conseguenziali provvedimenti disciplinari, venendone impedito dal già citato calciatore Romano Gianfranco che gli blaccava le mani facendogli notare che in campo erano entrati . nel frattempo, una ventina di tifosi (come in effetti accaduto). L’arbitro, a questi punto, decideva di riprendere il gioco ma veniva minacciato dai suddetti calciatori ai quali si aggiungevano i compagni di squadra Spadafora Francesco e Oliverio Baldassarre il quale ultimo si avventava contro il direttore di gara medesimo, non riuscendovi perché fermato prontamente. Quindi, la gara riprendeva per i due minuti mancanti e per altri sette di recupero concessi, come chiarito dall’arbitro a questa commissione, “per non dare l’impressione di avere continuato la partita pro forma”. Appare evidente che al direttore di gara sia stato effettivamente impedito di adottere i normali provvedimenti disciplinari in suo potere nei confronti dei tesserati resisi responsabili dei fatti suddetti, anche in considerazione del fatto che l’assenza della Forza Pubblica durante l’effettuazione della gara avrebbe potuto pregiudicare, obiettivamente, l’incolumità dello stesso arbitro, attesa anche l’avvenuta temporanea invasione di campo da parte dei sostenitori della squadra ospitante. Ragionevolmente,la fattispecie in esame configura “una situazione di presumibile pericolo, nel senso che un danno all’incolumità delle persone non si è ancora verificato, ma può verificarsi se non si pongono in essere quegli accorgimenti tipico, appunto, quello della continuazione pro forma che, per consolidata esperienza, sono idonei a calmare gli animi dei potenziali autori del danno” (cfr. C.A.F. Com.Uff.n°24/c del 16.03.1983). Pertanto, in considerazione di quanto riportato in precedenza, appare congrua ed adeguata la determinazione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società Dragos la punizione sportiva della perdita della gara Dragos – Scandale con il punteggio di 0 – 2. Appare, invece, conforme a giustizia in considerazione della natura, della entità e delle modalità dei fatti su esposti ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Beltramo Giovanni, Rao Antonio, Danti Osvaldo, Laratta Giovanni, Mazzei Giuseppe, Scalise Francesco, Romano Gianfranco ed Oliverio Baldassarre, all’allenatore Cantisani Antonio ed al dirigente Mazzei Francesco; visto l’art.32, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di: ridurre la squalifica irrogata ai calciatori BELTRAMO Giovanni, RAO Antonio, DANTI Osvaldo, LARETTA Giovanni, MAZZEI Giuseppe e SCALISE Francesco a tutto il 28 FEBBRAIO 2003; ridurre la squalifica al calciatore ROMANO Gianfranco a tutto il 31 AGOSTO 2003; ridurre la squalifica inflitta al calciatore OLIVERIO Baldassarre a tutto il 30 APRILE 2003; ridurre la squalifica irrogata all’allenatore CANTISANI Antonio a tutto il 28 FEBBRAIO 2003; ridurre l’inibizione inflitta al dirigente MAZZEI Francesco a tutto il 28 FEBBRAIO 2003; confermare nel resto l’impugnato provvedimento, dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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