COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 della Società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Inibizione dirigente LEO Bruno fino al 29.05.2003, squalifica calciatore SCARPELLA Giacomo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 della Società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Inibizione dirigente LEO Bruno fino al 29.05.2003, squalifica calciatore SCARPELLA Giacomo per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale e del commissario di campo risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal giudice sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta al calciatore Scarpella Giacomo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti allo stesso; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta la calciatore SCARPELLA Giacomo, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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