COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società POL. SORIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 30 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore MULLER Domenico fino al 15.04.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 100 della Società POL. SORIANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 30 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore MULLER Domenico fino al 15.04.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Muller Domenico;
considerato, però, che alla stregua del predetto rapporto il Muller deve essere ritenuto responsabile di comportamento gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce al 15 MARZO 2003 la squalifica inflitta al calciatore MULLER Domenico e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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