COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 101 della Società U.S. PARGHELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 32 del 12.01.2003 ( Squalifica calciatore MIRANDA Antonio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 101 della Società U.S. PARGHELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 32 del 12.01.2003 ( Squalifica calciatore MIRANDA Antonio per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilavato che la società reclamante non contesta la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Miranda Antonio; considerato, pertanto, che alla stregua del rapporto dell’arbitro il calciatore deve essere ritenuto responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei cinfronti del direttore di gara; che appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce a TRE giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore MIRANDA Antonio e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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