COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Squalifica calciatore MADERA Francesco fino al 28.02.2003,squalifica calciatore LIPAROTI Salvatore per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Squalifica calciatore MADERA Francesco fino al 28.02.2003,squalifica calciatore LIPAROTI Salvatore per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti addebitati ai calciatori Madera Francesco e Liparoti Salvatore; considerato che la squalifica per due giornate di gara non è reclamabile ai sensi dell’art.41, punto 3, lettera a, del C.G.S.; che la sanzione inflitta al calciatore Madera Francesco è congrua ed adeguata avuto riguardo alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso addebitati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla posizione del calciatore LIPAROTI Francesco; rigetta il reclamo per quanto riguarda il calciatore MADERA Francesco e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it