COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 105 della Società SAN FRANCESCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore BARTOLOMEO Gianluca fino al 31.12.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 105 della Società SAN FRANCESCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 ( Squalifica calciatore BARTOLOMEO Gianluca fino al 31.12.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto dell’arbitro è emerso che il calciatore Bartolomeo Gianluca si è reso responsabile di comportamento minaccioso e che a fine gara ha tentato di aggredire il direttore di gara; che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore BARTOLOMEO Gianluca fino al 30 LUGLIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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