COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 108 della Società A.S. AMATORI C. SAN FERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com.Uff. n° 24 del 15.01.2003 ( Ripetizione della gara (Amatori San Ferdinando – Gioia Viola del 29.12.2002) , Squalifica calciatore BARBIERI Francesco fino al 30.06.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 108 della Società A.S. AMATORI C. SAN FERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com.Uff. n° 24 del 15.01.2003 ( Ripetizione della gara (Amatori San Ferdinando – Gioia Viola del 29.12.2002) , Squalifica calciatore BARBIERI Francesco fino al 30.06.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile nella parte alla impugnazione della gara poichè in violazione dell’art. 29, punto 5 del C.G.S., la ricorrente non ha inviato copia del reclamo alla controparte e peraltro è stato sottoscritto dal legale rappresentante squalificato; ritenuto che per la parte relativa alla sanzione inflitta al medesimo legale rappresentante questa appare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accertati dal guidice sportivo; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile in ordine alla impugnativa della regolarità della gara ed infondato nel resto, e dispone incamerarsi la tassa.
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