COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 03/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 125 della Società F.C. MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 34 del 29.01.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Cittanovese – Melicucco del 25.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore DE LUCA Francesco fino al 29.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 03/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 125 della Società F.C. MELICUCCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com.Uff. n° 34 del 29.01.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Cittanovese – Melicucco del 25.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore DE LUCA Francesco fino al 29.01.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto dell’arbitro e dal concordante rapporto del commissario di campo risulta incontrovertibilmente che al 32° del primo tempo il giocatore De Luca Francesco, a seguito del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti per comportamento minaccioso, colpiva l’arbitro con un violento schiaffo alla nuca e con un calcio all’addome, provocandogli forte dolore;
considerato che a causa dei colpi ricevuti l’arbitro si accasciava al suolo e per il forte dolore non era più in grado di dirigere la gara, decretandone la sospensione;
considerato altresì che a causa dell’aggressione il direttore di gara era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari che prognosticavano sette giorni di guarigione;
ritenuto che le sanzione inflitte dal primo giudice sono conformi ed adeguate alla natura e gravità dei fatti acceratati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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