COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della Società U.S. VILLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, squalifica campo di giuoco per DUE giornate, ammenda di €. 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 129 della Società U.S. VILLESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, squalifica campo di giuoco per DUE giornate, ammenda di €. 300,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo decidendo sulla squalifica del campo della società Villese;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed univoca che sostenitori della predetta società, dopo aver lanciato in campo diverse pietre, colpendo anche un calciatore della squadra avversaria, facevano ingresso sul terreno di gioco tendando di aggredirli;
P.Q.M.
rigetta il reclamo limitamente alla squalifica del campo;
rinvia la decisione sui rimenenti punti del ricorso a valle dell’audizione dell’arbitro da effettuarsi nella seduta del 24 marzo p.v..
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