COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 – COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 135 della Società A.S. NOVA CASTROLIBERO avverso la regolarità della gara Nova Castrolibero – Cleto (1 – 2) del 02.02.2003 per presunta posizione irregolare del calciatore TRUNZO Marco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 135 della Società A.S. NOVA CASTROLIBERO
avverso la regolarità della gara Nova Castrolibero – Cleto (1 – 2) del 02.02.2003 per presunta posizione irregolare del calciatore TRUNZO Marco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che l’Ufficio Tesseramenti ha comunicato che il calciatore Trunzo Marco, nato il 5 settembre 1987, regolarmente tesserato con la F.C. Cleto dal 7.11.2001, non aveva titolo a partecipare alla gara non essendo stato autorizzato dal Comitato Regionale Calabria ai sensi dell’art. 34 delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società F.C. CLETO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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