COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 136 della Società F.C. BRUZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 30 del 26.02.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Calcio Bova – Bruzzano del 23.02.2003, squalifica calciatore VERDUCI Saverio fino al 23.09.2003, squalifica calciatori STILO Francesco e TALIA Vincenzo per TRE giornate, squalifica allenatore ALTOMONTE Domenico fino al 23.04.2003, inibizione dirigente VERDUCI Domenico fino al 23.04.2003 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 136 della Società F.C. BRUZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 30 del 26.02.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Calcio Bova – Bruzzano del 23.02.2003, squalifica calciatore VERDUCI Saverio fino al 23.09.2003, squalifica calciatori STILO Francesco e TALIA Vincenzo per TRE giornate, squalifica allenatore ALTOMONTE Domenico fino al 23.04.2003, inibizione dirigente VERDUCI Domenico fino al 23.04.2003 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rileva che con riferimento alla posizione dei calciatori Stilo Francesco e Talia Vincenzo, le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti addebitati.
L’analisi del ricorso relativamente alle rimanenti sanzioni, comminate in primo grado, e relative doglianze della reclamante, merita un approfondimento d’indagine da espletersi a mezzo dell’audizione dell’arbitro a chiarimenti.
P.Q.M.
rigetta il reclamo per quanto attiene alle sanzioni irrogate ai calciatori STILO Francesco e TALIA Vincenzo;
rinvia la decisione sui rimenenti punti del ricorso a valle dell’audizione dell’arbitro da effettuarsi nella seduta del 24 marzo p.v..
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