COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 121 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 71 del 05.02.2003 ( Squalifica calciatore ROMANO Giovanni fino al 31.12.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 121 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 71 del 05.02.2003 ( Squalifica calciatore ROMANO Giovanni fino al 31.12.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti e in assenza della società reclamante regolarmente convocata e non comparsa;
ritenuto che alla stregua di quanto accertato i fatti ascritti al calciatore Romano Giovanni vanno diversamante valutati, tenendo conto del modesto atto di violenza (pestone ad un piede);
che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere la sanzione di pena a carico del tesserato;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROMANO Giovanni fino al 31 DICEMBRE 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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