COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 127 della società A.S. ENOTRIA CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 39 del 05.02.2003 ( Ripetizione della gara Enotria CZ – Monasterace del 25.01.2003, Ammenda di €. 90,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 127 della società A.S. ENOTRIA CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 39 del 05.02.2003 ( Ripetizione della gara Enotria CZ – Monasterace del 25.01.2003, Ammenda di €. 90,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società ricorrente lamanta che il giudice di prima istanza abbia disposto la ripetizione della gara non esistendo una oggettiva situazione di pericolo per l’incolumità dell’arbitro. Orbene dai chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’odierna seduta è emerso che l’arbitro è stato oggetto di ripetuti atti di violenza da parte del dirigente Muscolo Vincenzo e che i calciatori espulsi non intendevano lasciare il campo. L’assenza di forze dell’ordine , l’ingresso in campo di alcune persone, gli atti di violenza commessi a danno dell’arbitro sono situazioni oggettive tali da giustificare e rendere legittima la decisione di sospendere l’incontro adottata dal direttore di gara. Esistevano, infatti, i presupposti da non consentire all’arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza ed autonomia. Congrua ed adeguata è invece la sanzione inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, per l’assenza delle Forze dell’Ordine; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo e decidendo nel merito, infligge alla società A.S. MONASTERACE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 – 0, conferma nel resto l’inpugnato provvedimento e dispone accreditarsi tassa sul conto della reclamante.
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