COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 139 della società A.S. NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 77 del 26.02.2003 ( Ammenda di €. 150,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 139 della società A.S. NICASTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 77 del 26.02.2003 ( Ammenda di €. 150,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che alla stregua del supplemento di rapporto del direttore di gara i fatti in quanto descritti vanno diversamente valutati poiché alcuna concreta rissa si è verificata tra gli occupanti delle rispettive panchine, tant’è che l’arbitro ha ritenuto di non adottare provvedimenti disciplinari;
ritenuto, peraltro, che a carico della società Laurabella può addebitarsi il comportamento offensivo tenuto, a fine gara, da propri sostenitori nei confronti dei giocatori della squadra ospite, e nei confronti di entrambe le squadre il colpevole ritardo nella presentazione delle distinte di gara che determinava uno slittamento dell’avvio di inizio della partita;
ritenuto in ordine al comportamento offensivo la società Laurabella è stata già sanzionata con provvedimento ormai definitivo;
P.Q.M.
in totale riforma della decisione impugnata, revoca l’ammenda di €.150,00 irrogata a carico della società NICASTRO e, decidendo nel merito, irroga alla società LAURABELLA ed alla società NICASTRO l’ammenda di €. 25,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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