COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della Società U.S. VILLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, Ammenda €. 300,00 ). RECLAMO N. 130 della Società POL. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, Ammenda €. 200,00 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della Società U.S. VILLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, Ammenda €. 300,00 ). RECLAMO N. 130 della Società POL. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Villese – Taurianovese del 08.02.2003, Ammenda €. 200,00 ). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti il direttore di gara e l’osservatore arbitrale a chiarimenti; sentiti, inoltre i rappresentanti delle società reclamanti; rilevato preliminarmente: che, nel corso della seduta del 10.03.2003, questa Commissione ha esaminato il reclamo N° 129 e, decidendo soltanto sulla squalifica per due giornate del campo di gioco inflitta dal Giudice Sportivo alla società Villese, ha confermato la decisione medesima (cfr. C.U. n° 81 del 10.03.2003); di dover disporre la riunione dei reclami nn° 129 e 130 per evidenti motivi di connessione oggettiva; nel corso dell’odierna seduta, l’arbitro ha ricostruito i fatti succedutisi confermando, in maniera puntuale e circostanziata, quanto riportato nel proprio rapporto di gara e ripetuto qui di seguito sinteticamente: al 15° del secondo tempo della gara Villese – Taurianovese dell’8.03.2003, mentre il direttore di gara si accingeva a notificare il provvedimento di espulsione a carico di un calciatore della squadra ospitata, resosi responsabile di avere colpito al volto un avversario con il braccio, durante un’azione di gioco, allo scopo di divincolarsi , si verificavano degli scontri con spintoni fra la maggior parte dei calciatori in campo. La confusione creatasi in tale circostanza impediva all’arbitro di individuare i numeri di maglia dei calciatori coinvolti, il che gli precludeva la possibilità di adottare i provvedimenti disciplinari del caso. Nello stesso frangente, parte del pubblico scuoteva la rete di recinzione alle spalle della panchina riservata alla squadra ospitata ed alcuni di essi lanciavano pietre in campo di varie dimensioni, delle quali una colpiva un calciatore di riserva della Taurianovese, provocandogli una ferita alla fronte con fuoriuscita di sangue. Mentre i dirigenti delle squadre tentavano di calmare gli animi in campo, senza peraltro riuscirvi, entravano in campo alcuni tifosi della Villese. A questo punto, il direttore di gara decideva di porre fine alla gara ritenendo impossibile la prosecuzione, attesa la presenza di estranei in campo. Il Commissario Speciale, al contrario di quanto affermato dall’arbitro, ha riferito che nessun estraneo era entrato in campo e che vi erano le condizioni per concludere l’incontro. Gli assistenti arbitrali hanno sostanzialmente confermato quanto riferito dal Commissario Speciale. In presenza di dichiarazioni palesemente contrastanti, questa Commissione ritiene conforme a giustizia disporre la ripetizione della gara. Tanto in conformità a quanto stabilito dalla CAF e cioè che, perché una gara possa essere sospesa deve esistere una situazione di turbativa e di incertezza immanente, grave, oggetiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. P.Q.M. la Commissione dispone la ripetizione della gara VILLESE – TAURIANOVESE e conferma nel resto; attesa le discordanze tra le dichiarazioni dell’arbitro, degli assistenti e del commissario speciale dispone trasmettersi gli atti alla Procura Regionale Arbitrale per quanto di competenza; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto delle società reclamanti.
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