COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 136 della Società F.C. BRUZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 30 del 26.02.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Calcio Bova – Bruzzano del 23.02.2003, squalifica calciatore VERDUCI Saverio fino al 23.09.2003, squalifica calciatori STILO Francesco e TALIA Vincenzo per TRE giornate, squalifica allenatore ALTOMONTE Domenico fino al 23.04.2003, inibizione dirigente VERDUCI Domenico fino al 23.04.2003 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 136 della Società F.C. BRUZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 30 del 26.02.2003
( Punizione sportiva perdita della gara Calcio Bova – Bruzzano del 23.02.2003, squalifica calciatore VERDUCI Saverio fino al 23.09.2003, squalifica calciatori STILO Francesco e TALIA Vincenzo per TRE giornate, squalifica allenatore ALTOMONTE Domenico fino al 23.04.2003, inibizione dirigente VERDUCI Domenico fino al 23.04.2003 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante nonche l’arbitro telefonicamente;
con riferimento alla posizione dei calciatori Stilo Francesco e Talia Vincenzo questa Commissione ha già statuito nella seduta del 10.03.2003 ( vedi C.U. n°81 del 10.03.2003);
l’analisi del ricorso relativamente alle rimanenti sanzioni, comminate in primo grado, e relative alle doglianze della reclamante meritava un approfondimento d’indagine espletatosi a mezzo dell’audizione dell’arbitro a chiarimenti;
i fatti per come riportati dall’arbitro nel rapporto di gara e confermati dallo stesso nel corso dell’audizione telefonica a chiarimenti non possono essere messi in dubbio;
preciso, circostanziato e non contradittorio è il racconto fatto dallo stesso in merito a tutti gli accadimenti verificatisi nel corso della gara Calcio Bova – Bruzzano del 23.02.2003;
non censurabile appare la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, con conseguente declaratoria da parte del giudice sportivo di perdita della gara stessa;
inoltre le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado appaiono congrue ed adeguate ai fatti addebitati ai tesserati della società F.C. Bruzzano;
il reclamo deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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