COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della Società F.C. BIANCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 77 del 26.02.2003 (Squalifica calciatore FERRARO Pietro fino al 26.02.2005, squalifica calciatore COTRONEO Angelo fino al 31.07.2003, squalifica calciatori CALIGIURI Roberto, CARACCIOLO Antonio e GALLO Domenico per SEI gare ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 142 della Società F.C. BIANCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 77 del 26.02.2003
(Squalifica calciatore FERRARO Pietro fino al 26.02.2005, squalifica calciatore COTRONEO Angelo fino al 31.07.2003, squalifica calciatori CALIGIURI Roberto, CARACCIOLO Antonio e GALLO Domenico per SEI gare ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
considerato che alla stregua del rapporto dell’arbitro, puntualmente confermato nell’odierna seduta, i calciatori Ferraro Pietro, Cotroneo Angelo, Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico devono essere ritenuti responsabili di quanto loro addebitato;
che la sanzione inflitta al calciatore Ferraro Pietro deve essere confermata attesa la gravità, la natura e l’entità della violazione commessa;
che appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice ai calciatori Cotroneo Angelo, Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo riduce a QUATTRO le giornate effettive di squalifica inflitta ai calciatori CALIGIURI Roberto, CARACCIOLO Antonio e GALLO Domenico;riduce al 30 MAGGIO 2003 la squalifica inflitta al calciatore COTRONEO Angelo e conferma nel resto;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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