• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 110 della Società S.S. PETTORUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 24 del 29.01.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Pettoruto – Guardia del 19.01.2003, Squalifica dirigente MARTUCCI Raffaele fino al 31.12.2003, squalifica dirigente MIGALDI Francesco fino al 20.03.2003, squalifica calciatore BRUNO Angelo fino al 30.04.2004, squalifica calciatori DIODATI Francesco e ANZILOTTI Donato fino al 31.12.2003, squalifica calciatore STRAZZULLI Danilo per QUATTRO gare, Ammenda di €. 200,00 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 110 della Società S.S. PETTORUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 24 del 29.01.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Pettoruto – Guardia del 19.01.2003, Squalifica dirigente MARTUCCI Raffaele fino al 31.12.2003, squalifica dirigente MIGALDI Francesco fino al 20.03.2003, squalifica calciatore BRUNO Angelo fino al 30.04.2004, squalifica calciatori DIODATI Francesco e ANZILOTTI Donato fino al 31.12.2003, squalifica calciatore STRAZZULLI Danilo per QUATTRO gare, Ammenda di €. 200,00 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamentel’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il Giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nei confronti della società Pettoruto a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 39° del secondo tempo regolamentare. Orbene risulta dal rapporto arbitrale che dopo aver decretato un calcio di rigore a favore della squadra ospite un dirigente del Pettoruto minacciava l’arbitro con la bandierina tentando di colpirlo e non riuscendovi solo per l’intervento del Capitano dell’A.S. Guardia. Nel frangente l’arbitro subiva le minacce di altri giocatori. La delineata situazione di fatto valutata assieme alle ripetute minacce mosse dai dirigenti del Pettoruto prima dell’inizio della gara giustificano la decisione del direttore di gara di proseguire pro-forma l’incontro così come chiarito telefonicamente. La sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono dunque congrue ed adeguate e corformi al dettato di cui all’art. 12 del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo le dispone incamerarsi la tassa.
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DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 110 della Società S.S. PETTORUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 24 del 29.01.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Pettoruto – Guardia del 19.01.2003, Squalifica dirigente MARTUCCI Raffaele fino al 31.12.2003, squalifica dirigente MIGALDI Francesco fino al 20.03.2003, squalifica calciatore BRUNO Angelo fino al 30.04.2004, squalifica calciatori DIODATI Francesco e ANZILOTTI Donato fino al 31.12.2003, squalifica calciatore STRAZZULLI Danilo per QUATTRO gare, Ammenda di €. 200,00 )."