COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 140 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 69 del 29.01.2003 ( Inibizione Dirigente MAURO Giuseppe fino al 29.01.2006 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 140 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 69 del 29.01.2003 ( Inibizione Dirigente MAURO Giuseppe fino al 29.01.2006 ). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimento; ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni dell’arbitro i fatti ascritti al dirigente Mauro Giuseppe vanno diversamente valutati, poiché è emerso che Mauro Giuseppe ha posto in essere un atto di modesta violenza nei confronti del direttore di gara , il quale non ha riportato nessuna conseguenza ed ha terminato regolarmente la direzione della gara. In particolare è risultato che il dirigente ha colpito senza nessuna violenza l’arbitro ad una coscia, senza provocargli alcun danno; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre l’inibizione comminata dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo , riduce l’inibizione a carico del dirigente MAURO GIUSEPPE fino al 29 GENNAIO 2004, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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