COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 158 della Sociatà A.S. MORELLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 27 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Xerox Chianello – Morelli del 15.02.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore SERVIDIO Carmelo fino al 30.05.2005, Ammenda di €. 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 91 DEL 31/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 158 della Sociatà A.S. MORELLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 27 del 19.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Xerox Chianello – Morelli del 15.02.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore SERVIDIO Carmelo fino al 30.05.2005, Ammenda di €. 200,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; in assenza della società reclamante regolarmente convocata; rilevato che la società ricorrente lamanta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nei cinfronti della società A.S. Morelli a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 31° del primo tempo. Orbene risulti dal rapporto arbitrale che dopo la convalida di una rete segnata dalla squadra ospitante alcuni calciatori dell’A.S. Morelli si avvenatavano contro l’arbitro, tra cui il calciatore Servidio Carmelo che, alla fine del primo tempo, raggiungeva il direttore di gara colpendolo violentemente al capo e minacciandolo ripetutamente. La delineata situazioine di fatto, caratterizzato da atti di concreta violenza a danno del direttore di gara è tale da giustificare la decisione di sospensione adottata dall’arbitro. Le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, appaiono, dunque, immeritevoli di censura e conforme al dettato di cui all’art. 12 del C.G.S.; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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