COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 11 a carico di : VARAMO Andrea, calciatore U.S. Polistena, per violazione dell’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F., e della società U.S. POLISTENA per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 11 a carico di :
VARAMO Andrea, calciatore U.S. Polistena, per violazione dell’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F., e della società U.S. POLISTENA per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il calciatore Varamo Andrea, convocato per sostenere un allenamento con la Rappresentativa Regionale Juniores per i giorni 6 febbraio 2003 (C.U. n°69 del 29.01.2003), 27 gennaio 2003 (C.U. n° 75 del 19.02.2003), 12 marzo (C.U. n° 80 del 07.03.2003), non ha aderito alle convocazioni senza addurre alcun motivo;
che, conseguentemente, ha violato l’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.;
che della violazione risponde anche la sicietà U.S. Polistena ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.;
P.Q.M.
irroga al calciatore VARAMO Andrea la squalifica fino al 31 MAGGIO 2003 ed alla società U.S. POLISTENA l’ammenda
di €. 250,00.
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