COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della Società S.S. POPILY STREET avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 82 del 12.03.2003 (Squalifica calciatore TOSCANI Antonio fino al 12.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 173 della Società S.S. POPILY STREET
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 82 del 12.03.2003
(Squalifica calciatore TOSCANI Antonio fino al 12.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che il reclamo è privo della prescritta tassa e, inoltre, è stato trasmesso fuori termine e precisamente in data 02.04.2003 , mentre il provvedimento reclamato è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 82 del 12.03.2003;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitare la tassa reclamo non versata sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della Società S.S. POPILY STREET avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 82 del 12.03.2003 (Squalifica calciatore TOSCANI Antonio fino al 12.03.2007)."