COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 175 della Società S.S. ARANCETO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 62 del 02.04.2003 (Punizione sportiva della perdita della gara Andreolese – Aranceto Calcio del 30.03.2003 col punteggio di 0 – 2, Ammenda di €.150,00, Squalifica calciatore SERGI Luca per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 175 della Società S.S. ARANCETO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 62 del 02.04.2003 (Punizione sportiva della perdita della gara Andreolese – Aranceto Calcio del 30.03.2003 col punteggio di 0 – 2, Ammenda di €.150,00, Squalifica calciatore SERGI Luca per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante e ritenuta l’inammissibilità delle controdeduzioni pervenute fuori termine;
rileva che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nei confronti di entrambe le società a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi ;
ed invero, risulta dal referto arbitrale che a seguito del provvedimento di espulsione notificato dal direttore di gara al 36° del secondo tempo ai calciatori Sergi Luca e Pirrelli Vincenzo, le squadre interrompevano il gioco e davano luogo ad una rissa generale che non era possibile sedare;
la situazione, per altro, era aggravata dall’abusivo ingresso in campo di alcuni spettatori;
la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi sempre necessari di carattere oggettivo per la sospensione e per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF , che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentire la direzione in piena ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza consumata o tentata nei confronti del direttore di gara o comunque , di atti che ponevano in pericolo l’incolumità degli stessi calciatori;
correta appare anche la sanzione inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Sergi Luca che con il suo comportamento ha originato i gravi disordini;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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