COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 177 della Sociatà A.C. FEDULA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 35 del 26.03.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Fedula – N. Fagnano del 19.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, Ammenda €. 52,00, Penalizzazione di UN punto in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 177 della Sociatà A.C. FEDULA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 35 del 26.03.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Fedula - N. Fagnano del 19.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, Ammenda €. 52,00, Penalizzazione di UN punto in classifica). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società Fedula ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato di Rossano il quale ha inflitto le sanzioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale n° 35 del 26.03.2003 sul presupposto che la gara Fedula – Nuova Fagnano del 19.01.2003 non è stata disputata per la concomitante celebrazione di un lutto che ha colpito un dirigente della società Fedula; ora, pur dando atto della spiacevole evenienza, vi è da dire che le N.O.I.F. ammettono la possibilità che le società rinuncino alla disputa della gara solo in presenza di una causa di forza maggiore, la cui prova è a carico delle stesse società (art. 55 N.O.I.F.) ; nel caso di specie tale circostanza non si è verificata e pertanto il Giudice Sportivo ha correttamente fatto applicazione della normativa di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. , comminando le sanzioni ivi previste; tale normativa , tuttavia, doveva essere applicata ad entrambe le società, dal momento che dal rapporto dell’arbitro e dai documenti in atti risulta che entrambe le società hanno rifiutato di disputare la gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; conferma le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alle sanzioni inflitte alla società FEDULA;; irroga alla società NUOVA FAGNANO le medesime sanzioni e per l’effetto commina la punizione sportiva della perdita della gara FEDULA – N. FAGNANO con il punteggio di 0 – 2, l’ammenda di €. 52,00 e la penalizzazione di UN punto in classifica.
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