COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 202 della Società POL. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 40 del 30.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Albidona – Nuova S. Cosmo del 27.04.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatori URBANO Pasquale e RAGO Pietro fino al 26.08.2003, squalifica campo di gioco per UNA giornata, Ammenda di €. 100,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 202 della Società POL. ALBIDONA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 40 del 30.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Albidona – Nuova S. Cosmo del 27.04.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatori URBANO Pasquale e RAGO Pietro fino al 26.08.2003, squalifica campo di gioco per UNA giornata, Ammenda di €. 100,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rileva che la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado le ha inflitto la punizione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 2, nonché comminato la squalifica del campo di gioco per una gara, di due suoi calciatori fino al 26.08.2003 e l’ammenda di €. 100,00;
in via preliminare va chiarito che il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del campo di gioco è inammissibile ai sensi dell’art.36 punto 3 lettera c del C.G.S.,
con riferimento alla punizione sportiva della perdita della gara, va rappresentato che l’arbitro, nel rapporto di gara ha ricostruito i fatti relativi alla gara in esame in maniera circostanziata e puntuale;
in pratica, l’arbitro, a seguito delle violenti proteste messi in atto dai calciatori dell’Albidona nonché dall’invasione di campo dei sostenitori della stessa formazione, non vedendo ristabilite le condizioni di normalità e avendo il fondato timore che una eventuale decisione di sospendere l’incontro avrebbe potuto comportare dei rischi all’incolumità propria e dei presenti, decideva di riprendere la gara pro-forma rendendo edotto il capitano della squadra della Nuova San Cosmo;
si impone di valutare se la decisione di prosecuzione pro-forma della gara possa definirsi legittima perché assunta in presenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione;
le attività istruttorie di questo procedimento inducono alla determinazione che i necessari presupposti in effetti ricorrevano.
Vale la pena di ricordare come la CAF, in relazione all’art. 64 comma 2 delle N.O.I.F., che attribuisce all’arbitro il potere di interrompere la gara e di proseguirla pro-forma in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, abbia sempre richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa immanente , grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo.
Nel caso che occupa, la valutazione globale della situazione nonché l’esame dei singoli episodi induce a ritenere che l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo adeguato. La sua decisione non si mostra perciò censurabile.
Consequenzialmente appare inattaccabile la statuizione del giudice di primo grado in merito alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ma anche all’irrogazione delle rimanenti sanzioni. Ed in particolare congrue ed adeguate sono le squalifiche irrogate ai calciatori Urbano e Rago.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del campo,lo rigetta nel resto dispone incamerarsi la tassa.
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