COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 09/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 218 della Società A.S. CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 114 del 28.05.2003 ( Inibizione dirigente TOLOMEO Vitaliano fino al 30.10.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 09/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 218 della Società A.S. CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 114 del 28.05.2003 ( Inibizione dirigente TOLOMEO Vitaliano fino al 30.10.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; ritenuto che sia il direttore di gara sia il commissario di campo, nei rispettivi rapporti, hanno concordamente individuato l’autore del comportamento minaccioso, istigativo e gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale nella persona del Sig. Tolomeo Vitaliano; che non è certo che lo stesso abbia offeso gli Organi Federali, nulla in tal senso esiste nel rapporto del commissario di campo; P.Q.M. riduce l’inibizione inflitta a carico del dirigente TOLOMEO Vitaliano fino al 15 SETTEMBRE 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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