COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 09/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 219 della Società A.S. GUARDIA avverso la regolarità della gara Guardia – Pettoruto (1 – 5) del 01.06.2003 Play – Out Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PAOLANTONIO Bruno.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 09/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 219 della Società A.S. GUARDIA avverso la regolarità della gara Guardia - Pettoruto (1 – 5) del 01.06.2003 Play – Out Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PAOLANTONIO Bruno. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentiti i rappresentanti delle società; rilevato che alla gara in oggetto prendeva parte per come indicato nella distinta di gara il calciatore Paolantonio Bruno nato il 14.11.1979 identificato con Patente n°159847230 rilasciata dalla Prefettura di Cosenza; che dalla documentazione acquisita non risulta il predetto nominativo tesserato per la società S.S. Pettoruto; che la tesi sostenuta dalla S.S. Pettoruto circa un’errore materiale di trascrizione in fase di compilazione della distinta di gara, appare fortemente messa in dubbio dall’esame delle distinte di gara (acquisite in atti) per la corrente stagione in cui si evidenziano ripetute e palesi incongruenze nei dati e sui documenti di riconoscimento del Sig. Paolantonio Bruno; che, pertanto, il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto, mentre appaiono necessarie più approfondite indagini da parte del competente Ufficio per l’accertamento di eventuali ipotesi di illecito; P.Q.M. irroga alla società S.S. PETTORUTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e trasmette gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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