COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DELL’11/6/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 220 della società S.S. JUVENILIA MONTEGIORDANO avverso la regolarità della gara Nuova Acri – Juvenilia Montegiordano (3 – 0) del 08.06.2003 Play – Out del Campionato di Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ADDESI Paolino.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DELL'11/6/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 220 della società S.S. JUVENILIA MONTEGIORDANO avverso la regolarità della gara Nuova Acri - Juvenilia Montegiordano (3 - 0) del 08.06.2003 Play - Out del Campionato di Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ADDESI Paolino. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società ricorrente lamenta che il calciatore Addesi Paolino non aveva titolo a partecipare alla gara di Play-Out poiché squalificato per una gara con il Comunicato Ufficiale n° 109 del 14.05.2003 per recidività in ammonizione; considerato che il predetto calciatore aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto di reclamo poiché, per quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n° 86 del 21.03.2003 (Procedura per le gare di Play-Off e Play-Out - punto 3 lettera b) solo, "le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizione riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out"; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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