COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 95 della Società G.S. ISCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 37 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatore DOMINIANNI Alberto fino al 31.03.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 95 della Società G.S. ISCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 37 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatore DOMINIANNI Alberto fino al 31.03.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Dominianni; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare accessiva avuto riguardo alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso addebitati; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce al 5 MARZO 2003 la squalifica inflitta al calciatore DOMINIANNI Alberto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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