COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 145 della società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Squalifica calciatore BENNICI Davide fino al 30.06.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 145 della società G.S. ANTONIMINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Squalifica calciatore BENNICI Davide fino al 30.06.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Bennici Davide ed in particolare che va tenuto conto che nessun atto di concreta violenza è stato commesso a danno del direttore di gara;;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BENNICI Davide fino al
28 FEBBRAIO 2004 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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