COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it gara del 23/ 2/ 03 SALA BOLOGNESE – ATLETICO VAN GOOF
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
gara del 23/ 2/ 03 SALA BOLOGNESE - ATLETICO VAN GOOF
Il GIUDICE SPORTIVO, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 27.02.2003 e la sospensione cautelare a suo tempo
comminata; letto il rapporto dell'arbitro ed il relativo supplemento rilasciato in questa sede rileva quanto segue:
- Al 45° del secondo tempo sul risultato del 2-1 a favore del SALA BOLOGNESE, l'arbitro concedeva 6 minuti di recupero
per sostituzioni effettuate da entrambe le squadre, ingresso massaggiatori, vari provvedimenti disciplinari, recuperi
palloni.
- Al 47° del secondo tempo la soc. ATLETICO VAN GOOF effettuava una sostituzione; il calciatore sostituito si dirigeva
verso la propria panchina.
- L'arbitro dichiara di non essersi accorto che l'allenatore del SALA BOLOGNESE si era indebitamente allontanato dalla
panchina, poiché durante la gara non aveva mai dato segni di contestazione su decisioni tecniche.
- Al 48° del secondo tempo l'arbitro notava un certo fermento nella zona spogliatoi vedendo due tesserati che si
picchiavano – precisa l'arbitro - che uno di quelli che colpiva indossava la divisa sociale dell'ATLETICO VAN GOOF
(Maglia Bianca E Giacca A Vento Di Colore Scuro) - ribadisce l'arbitro - che il tesserato dell'ATLETICO VAN GOOF si
scagliava energicamente contro quello della soc. SALA BOLOGNESE, che si difendeva.
- Che quattro-cinque calciatori di entrambe le società si recavano nella zona dove avveniva la colluttazione
disinteressandosi del gioco.
- L'arbitro concentrava la sua attenzione nel punto in cui stava avvenendo lo scontro tra le due persone.
- Alcuni sostenitori della soc. SALA BOLOGNESE, circa venti-venticinque, scavalcavano la rete di protezione ed
entravano nello spazio destinato all'area spogliatoi dirigendosi verso il tesserato della soc. ATLETICO VAN GOOF che
l'arbitro non riusciva ad identificare ne' con il numero ne' nei tratti somatici. L'arbitro notava che l'allenatore della soc.
SALA BOLOGNESE era riverso a terra, in uno stato confusionale. a questo punto i sostenitori del SALA BOLOGNESE,
vista l'impossibilita' di raggiungere l'autore dell'aggressione, inveivano nei confronti dell'arbitro con minacce e ripetuti
insulti. A difesa dell'incolumità dell'arbitro si presentava e si qualificava col proprio tesserino un militare dell'Arma dei
Carabinieri, precisamente un brigadiere, che accompagnava l'arbitro negli spogliatoi.
- Attesi 10 minuti circa nella speranza di poter riprendere il gioco onde completare la gara l'arbitro, preso atto della
situazione ambientale, decideva di sospendere il gioco al 48° del secondo tempo.
Osserva questo G.S. Perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di
violenza o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) e' necessario che questi eventi
abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara; ed occorre, altresì,che l' arbitro non sia stato in grado di
fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilita' di giungere alla conclusione "fisiologica" della gara, dopo aver
fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara in epigrafe e le
circostanze descritte dall'arbitro nel rapporto e nel supplemento, rendono sulla base della Giurisprudenza Sportiva , come
sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara,
secondo la norma posta dall'art. 12 comma 4 lett. c). Gli atti ufficiali (Referto e supplemento) affermano
inequivocabilmente che in effetti l'arbitro non si e' avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attività
cui era tenuto ai sensi di tale norma: chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il
provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite; ammonire
ed espellere i calciatori, allontanamento dal campo dei dirigenti. Pertanto non avendo il direttore di gara posto in essere i
tentativi necessari per riportare l'ordine per proseguire la gara, ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrano gli
estremi di cui all'art. 12 comma 4 lett. c) C.G.S.
P.T.M. delibera:
-La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
- Di infliggere alla soc. SALA BOLOGNESE l'ammenda di Euro 250.00, perché propri sostenitori scavalcavano la rete di
protezione ed entravano indebitamente nello spazio riservato agli spogliatoi. Inoltre proferivano ripetuti insulti e minacce
nei confronti dell'arbitro.
- Di infliggere alla soc. ATL. VAN GOOF l'ammenda di Euro 250.00, perché un proprio tesserato, che l'arbitro non
riusciva ad identificare, usava violenza nei confronti dell'allenatore della soc. SALA BOLOGNESE.
- Di inibire fino al 03.04.2003 i sigg. BALBONI LINO e TOSELLI GUERRINO, entrambi della soc. SALA BOLOGNESE, in
quanto, incaricati dalla propria società al mantenimento dell'ordine pubblico, non hanno ottemperato all'incarico che la
società aveva loro affidato.