COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASTEL GUELFO avverso squalifica al 3.4.2003 all.GRIMAUDO EMANUELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 DEL 6.3.2003 gara CASTEL GUELFO-SALA BOLOGNESE del 2.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASTEL GUELFO
avverso squalifica al 3.4.2003 all.GRIMAUDO EMANUELE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 DEL 6.3.2003
gara CASTEL GUELFO-SALA BOLOGNESE del 2.3.2003
Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto trattasi di
provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in
alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese). La
Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S.CASTEL
GUELFO e dispone per l’addebito d’ufficio della tassa, non versata.
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