COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF avverso ammenda di € 250 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003 gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF avverso ammenda di € 250 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003 gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003 L'ATLETICO VAN GOOF, del quale è stato sentito , ricorre avverso il sopra riportato provvedimento "in quanto l'arbitro ha dichiarato, da quanto si evince dalla succitata delibera, di non aver identificato nessuno dei due tesserati che si picchiavano, avendo riconosciuto che uno dei due contendenti aveva i colori sociali dell'Atletico Van Goof, ma l'altro contendente è totalmente non identificato.Quindi l'affermazione del G.S. è una affermazione errata e non sostenuta dalle prove documentali rappresentate dai rapporti arbitrali. L'arbitro infatti non può avere assistito all'inizio del diverbio in quanto la gara era in corso regolarmente. Pertanto l'affermazione usava violenza nei confronti dell'allenatore dell soc.Sala Bolognese è frutto di una pura deduzione del G.S., che non trova riscontro della descrizione dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale. Si chiede pertanto che tale frase venga ufficialmente rettificata" e che venga annullata l’ammenda inflitta di € 250,00. La Commissione, - letti gli atti ufficiali con particolare riferimento all’ampia e dettagliata descrizione dei fatti fornita dal Direttore di Gara dalla quale si evince al di là di ogni ragionevole dubbio che un calciatore dell’Atletico Van Goof, probabilmente allontanatosi dalla panchina o dal terreno di giuoco dopo essere stato sostituito, è stato attivamente protagonista di un episodio di violenza che ha visto coinvolto pure l’allenatore della squadra avversaria il quale ha subito serie conseguenze lesive ; - considerato che l’Arbitro non è riuscito ad individuare detto calciatore dell’Atletico Van Goof che dunque è rimasto sconosciuto ; - ritenuto per quanto sopra premesso che la fattispecie in esame integri un’ipotesi di responsabilità oggettiva della società a cui apparteneva il calciatore non identificato coinvolto nel episodio di violenza descritto dall’Arbitro ; - ritenuto altresì che la ricorrente non abbia apportato elementi in qualche modo idonei a smentire gli atti ufficiali che è bene ricordare costituiscono ai fini della disciplina sportiva fonte di prova privilegiata ; - per tutti questi motivi la Commissione respinge il ricorso e conferma la decisione del Giudice Sportivo relativamente all’ammenda inflitta alla società Atletico Van Goof . - Si dispone inoltre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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