COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/ 4/ 3 MONGHIDORO – PROGRESSO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/ 4/ 3 MONGHIDORO - PROGRESSO Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 24.04.2003, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della soc. MONGHIDORO con il quale invoca la ripetizione della gara per presunto errore tecnico commesso dall'arbitro che avrebbe influito sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. Rilevato che la Regola 5 del gioco del calcio stabilisce l'inappellabilità delle decisioni adottate dal direttore di gara per questione di fatto relative al gioco e per quanto concerne il risultato della gara. Considerato, pertanto, che la circostanza addotta in reclamo non emerge dal referto arbitrale cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo G.S.:L'art. 24 comma 3 C.G.S. stabilisce che i giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento del gioco. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte del giudice sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno; se non l’arbitro, nel suo referto, abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Delibera: di respingere il reclamo, si convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONGHIDORO – PROGRESSO 0-2 di addebitare alla Soc. MONGHIDORO la tassa reclamo. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
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