COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/ 4/ 3 MONGHIDORO – PROGRESSO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 17/ 4/ 3 MONGHIDORO - PROGRESSO
Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 24.04.2003, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di
tempestivo preannuncio della soc. MONGHIDORO con il quale invoca la ripetizione della gara per presunto errore tecnico
commesso dall'arbitro che avrebbe influito sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. Rilevato che la Regola 5 del
gioco del calcio stabilisce l'inappellabilità delle decisioni adottate dal direttore di gara per questione di fatto relative al gioco e
per quanto concerne il risultato della gara. Considerato, pertanto, che la circostanza addotta in reclamo non emerge dal
referto arbitrale cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo G.S.:L'art. 24 comma 3 C.G.S. stabilisce che i
giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di
questi ai sensi della regola 5 del regolamento del gioco. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e
non possono formare oggetto d’esame da parte del giudice sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il
controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno; se non l’arbitro, nel suo referto, abbia esplicitamente
ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Delibera: di respingere il reclamo, si convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
MONGHIDORO – PROGRESSO 0-2
di addebitare alla Soc. MONGHIDORO la tassa reclamo. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico
di tesserati per quanto in atti.