COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI MASSIMO e inibizione all’8.5.2003 dir.acc.uff.ANGELINI NOVARO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara REAL RISERBA-FONTANELLE del 6.4.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI MASSIMO e inibizione all'8.5.2003 dir.acc.uff.ANGELINI NOVARO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara REAL RISERBA-FONTANELLE del 6.4.2003 La POL.FONTANELLE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc.NANNI "veniva ammonito dopo soli 4/5 minuti dall'inizio della partita per non aver tolto la fede nuziale: questa ammonizione ha innervosito il giocatore fino alla seconda giusta ammonizione per gioco scorretto. Il Direttore estratto il cartellino rosso espelleva il NANNI proferendo una frase scurrile. Vero, a fine gara il NANNI esternava la propria rabbia, però lontano dal Direttore di gara"; 2) il dirigente ANGELINI protestava per l'annullamento di una rete e l'arbitro lo allontanava, con modo arrogante. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante il dir.acc.uff.ANGELINI, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile e, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, escludendo dianzi tutto di aver rivolto al calc.NANNI frasi scurrili, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc.NANNI per doppia ammonizione ( la prima all'8° del primo tempo per proteste, dopo che, qualche minuto prima era stato invitato a togliersi la fede, un braccialetto ed una catena che aveva al collo, e la seconda al 23° del secondo tempo ancora per plateali proteste). Dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso, il calc.NANNI rivolgeva all'arbitro frasi offensive, reiterate mentre si allontanava dal terreno di gioco, sollecitato da suoi compagni di squadra e al termine della gara attendeva l'arbitro nella zona degli spogliatoi e gli indirizzava ripetute frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.NANNI MASSIMILIANO, ferma la inibizione all'8.5.2003 del dir.acc.uff. ANGELINI NOVARO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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