COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BERRA avverso squalifica per 3 giornate calc.SIVIERI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 17.4.2003 gara BERRA-FRUTTETI del 13.4.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 08/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BERRA avverso squalifica per 3 giornate calc.SIVIERI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 17.4.2003 gara BERRA-FRUTTETI del 13.4.2003 La S.S.BERRA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando che il calc.SIVIERI, a fine gara "già teso per la sconfitta, certamente non dovuta all'arbitraggio, consapevole che il provvedimento avrebbe determinato la squalifica automatica per la partita successiva, si rivolgeva al direttore di gara gridando :hai sbagliato tutto. La frase non era certamente riferita all'intera gara" e non è stata seguita da altre espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.SIVIERI, a fine gara, gli rivolgeva una frase irriguardosa; - ritenuto che il comportamento del calc.SIVIERI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.SIVIERI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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