COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SARSINATE avverso squalifica per 3 giornate calc.MAGNANI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 31.10.2002 gara SARSINATE-VOLTANA del 27.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.SARSINATE
avverso squalifica per 3 giornate calc.MAGNANI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 31.10.2002
gara SARSINATE-VOLTANA del 27.10.2002
La S.S.SARSINATE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il
calc.MAGNANI non ha colpito il giocatore avversario con un colpo ma con "un leggero buffetto in modo istintivo che non
ha recato danno di nessun genere". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione che determinò l'espulsione, confermando il
supplemento di rapporto, ha ribadito che il calc.MAGNANI, a gioco fermo, colpiva con le mani il volto di un giocatore
avversario, con tale violenza da farlo cadere a terra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MAGNANI STEFANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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