COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO per presunta irregolarità gara S.ZACCARIA-VIGARANESE del 23.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO FEMMINILE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO per presunta irregolarità gara S.ZACCARIA-VIGARANESE del 23.2.2003 Il reclamo proposto dalla S.S.VIGARANESE CALCIO non può essere preso in esame in quanto la comunicazione alla controparte, di cui all’art.29 comma 5 del C.G.S., risulta inoltrata ad un indirizzo diverso da quello ufficiale pubblicato sull’annuario delle società per la stagione sportiva 2002/2003 edito dal C.R.E.R. ed inviato, a suo tempo, a tutte le società affiliate. Per tale motivo, richiamandosi al comma 9 del sopra citato articolo, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.S.VIGARANESE CALCIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it