COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/10/2002 PROGRESSO – PORTA STIERA
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°12 del 17/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 6/10/2002 PROGRESSO - PORTA STIERA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.11 del 11/10/2002, preliminarmente dichiara inammissibile il
ricorso della soc. PORTA STIERA poichè verte su presunto errore tecnico dell'arbitro e, per tali motivi, va addebitata la
tassa reclamo. Esaminando d'ufficio la questione, il G.S. rileva, dagli atti ufficiali, che l'arbitro, al 40ø del 2ø tempo ha
allontanato l'assistente di parte della soc.PORTA STIERA, sig. Previati Vittorio. Rilevato pertanto che l'arbitro, nel
supplemento di rapporto, riferisce, in modo molto chiaro, di non aver sostituito l'assistente di parte, ma di aver proseguito
la gara con un solo assistente di parte. Per quanto sopra esposto, il G.S. rileva un chiaro errore tecnico dell'arbitro, cosa
che comporta la ripetizione della gara. Ciò premesso, il G.S. ritiene che ricorrano, nella fattispecie, gli estremi di cui
all'art.12,comma 4 lett.C) C.G.S. e pertanto dispone la ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R.
per gli adempimenti di sua competenza.